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Balcone coperto dal ponteggio, l'impresa edile deve risarcire il condomino


Balconi moderni ad angolo

Il ponteggio abbandonato per mesi danneggia il diritto di proprietà. Vanno risarciti anche i danni non patrimoniali.



L’impresa che si “dimentica” di smontare il ponteggio installato per i lavori alla facciata dell’edificio condominiale deve risarcire i danni al proprietario dell’appartamento coperto dal ponteggio per il mancato godimento dell’immobile.  È quanto emerge dalla sentenza della seconda sezione civile del Tribunale di Avellino, pubblicata il 15 maggio 2024.


Il fatto

Il giudice ha accolto la domanda di risarcimento presentata dal proprietario di un appartamento all’interno di un edificio condominiale contro l’impresa edile che – a seguito di dissidi con il condominio per i lavori da fare sulla facciata dell’edificio – aveva abbandonato per circa sei anni l’impalcatura davanti al terrazzo del condomino.

Il Tribunale ha accolto la domanda liquidando a favore del condomino la somma di circa 1700 euro. Di questi, solo una minima parte riguarda il risarcimento dei danni materiali, causati dal ponteggio al pavimento del balcone.

Il giudice ha infatti riconosciuto anche 1400 euro di danni non patrimoniali per la perdita di disponibilità dell’immobile da parte del proprietario e, quindi, per lesione del diritto di proprietà “per l’impossibilità di ottenere l’utilità che si può ricavare anche solo potenzialmente dal bene, vista la natura normalmente fruttifera del cespite”.


La proprietà è un diritto fondamentale

Il diritto di proprietà costituisce un diritto fondamentale, riconosciuto e tutelato dalla Costituzione. Eventuali restrizioni o limitazioni al diritto di proprietà sono consentite solo nei limiti stabiliti alla legge, e valutando il giusto bilanciamento tra interesse privato ed interesse pubblico. Pertanto, fuori da tali condizioni, qualsiasi lesione del diritto di proprietà è da considerarsi ingiusto.

Secondo il giudice, trattandosi di un diritto fondamentale, il risarcimento scatta non solo in presenza di danni patrimoniali (ad esempio quando si perdono i frutti del bene oppure quando si è costretti a sostenere delle spese per riparare i danni materiali al bene oggetto del diritto di proprietà) ma anche per i danni non patrimoniali, creati dal disagio e pregiudizio che il titolare subisce a causa della ingiusta compressione del godimento e disposizione del bene di sua proprietà.


Balcone coperto dal ponteggio

Nel caso di specie, il proprietario ha visto compromesso il diritto di godere e disporre liberamente del proprio balcone a causa del ponteggio lasciato montato dall’impresa edile davanti alla facciata del condominio per mesi.

Per il giudice, tale disagio va risarcito. Per quantificare i danni il tribunale ha preso come parametro il valore di locazione dell’OMI (Osservatorio sul mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate) di un’area scoperta a deposito pertinenziale dell’appartamento per tutti i settantadue mesi di permanenza dell’impalcatura.  

Il diritto dominicale – si legge nella sentenza – è fondamentale in quanto tutelato dalla Costituzione e la lesione della proprietà privata deve essere compensata anche senza il danno emergente o il lucro cessante.


Fonte: Immobiliare

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