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Bonus edilizi, si riducono le sanzioni per i crediti inesistenti e non spettanti


Donne che lavorano al computer e fanno calcoli

Operative dal 1° settembre le norme attuative della delega fiscale: multe dal 25% al 140% in caso di frodi



Si abbassano le sanzioni per i crediti inesistenti e non spettanti. Le novità sono contenute nel Decreto Legislativo 87/2024, che dà attuazione alla legge delega per la riforma fiscale (Legge 111/2023). Il Decreto Legislativo 87/2024 è stato pubblicato in Gazzetta a fine giugno, ma le disposizioni sui crediti inesistenti e non spettanti sono entrate in vigore a partire dal 1° settembre 2024.

Anche se la norma si riferisce a tutti i crediti fiscali, bisogna tenere presente che tra questi rientrano quelli collegati ai bonus edilizi, che in diversi casi sono stati considerati inesistenti o non spettanti, dando luogo a contenziosi tra committenti dei lavori, banche e imprese.


Cosa sono i crediti inesistenti e non spettanti

In primo luogo, il decreto fornisce una definizione dei crediti inesistenti e non spettanti.

Per crediti inesistenti si intendono i crediti per i quali i requisiti oggettivi o soggettivi non esistono o si basano su dichiarazioni fraudolente e documenti falsi.

Per crediti non spettanti si intendono i crediti di cui il beneficiario ha usufruito in misura superiore a quella stabilita dalla normativa o violando le norme di settore o, ancora, senza rispettare le prescrizioni previste.

 

Sanzioni per l'utilizzo di crediti inesistenti e non spettanti

Se il credito è utilizzato in misura eccedente rispetto a quella spettante, l’utilizzatore deve pagare una sanzione pari al 25% del credito usato. Fino al 31 agosto 2024, tale sanzione è stata più alta, pari al 30% del credito.

Se il credito è utilizzato violando le norme sulle modalità di utilizzo o senza i dovuti adempimenti amministrativi, ma la violazione viene rimossa entro la presentazione della dichiarazione dei redditi o gli adempimenti non causano la decadenza del credito, deve essere pagata una sanzione pari a 250 euro.

In caso di utilizzo di un credito inesistente, la sanzione è pari al 70% del credito. Prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, la sanzione oscillava dal 100% al 200% del credito utilizzato.

Se l’utilizzo del credito inesistente è collegato ad una frode, la sanzione è compresa tra il 105% e il 140% del credito utilizzato.


Fonte: Edilportale

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