top of page

Crediti Bonus Edilizi: in Gazzetta il decreto che revisiona le sanzioni


Signora che lavora al computer

Il decreto rimodula le sanzioni applicabili per la violazione di norme tributarie e, nel caso dell’uso in compensazione di crediti d’imposta di qualunque tipologia, il provvedimento interviene con una  definizione dei crediti inesistenti che si differenziano da quelli non spettanti.



Stretta del Fisco sull’uso dei crediti d’imposta inesistenti, ossia creati ad hoc sulla base di documenti falsi, simulazioni o artifici.

Multe più basse per chi ha sbagliato in buona fede o per poca chiarezza nelle norme. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto “Revisione del sistema sanzionatorio tributario” scattano nuove disposizioni che riguardano anche le compensazioni dei crediti da bonus edilizi.


Le nuove definizioni di crediti inesistenti e crediti non spettanti

Il decreto nel complesso rimodula le sanzioni applicabili per la violazione di norme tributarie, e nel caso dell’uso in compensazione di crediti d’imposta di qualunque tipologia, il provvedimento interviene con una più puntuale definizione dei crediti inesistenti che si differenziano da quelli non spettanti e che per questo sono soggetti a sanzioni differenziate.Secondo quanto stabilito dal decreto, dunque, per “crediti inesistenti” si intendono:

  • I crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati  nella disciplina normativa di riferimento;

  • I crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi in questione sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente  falsi, simulazioni o artifici.


Per “crediti non spettanti” si intendono invece:

  • I crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

  • I crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori  elementi  o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

  • i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Si tratta in questo secondo caso di crediti che possono essere stati utilizzati “in buona fede” ma sulla base di presupposti non corretti, anche per scarsa chiarezza nelle norme e che per questo godono di un diverso trattamento dal punto di vista delle sanzioni.


Accertamento

In riferimento alle definizioni del credito cambiano anche i tempi di accertamento. In particolare l’atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito deve essere notificato, a pena di decadenza:

  • Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del relativo utilizzo  in tutto o in parte in compensazione per i crediti non spettanti (la situazione sanzionata in maniera meno pesante);

  • Entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in tutto o in parte in compensazione per i crediti inesistenti, ossia nei casi considerati più gravi.


Importo delle sanzioni

Il decreto, come detto, rimodula l’ammontare delle sanzioni e nel caso specifico dell’uso indebito dei crediti d’imposta prevede che quando il contribuente si trova nella situazione di fatto disciplinata dalla norma per la determinazione del credito di imposta e sia sostenuto da documentazione reale, ma incorre in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito, non si avrà mai una contestazione per inesistenza del credito, ma solo per non spettanza, sanzionabile nella misura più contenuta e nel termine di decadenza ordinari.Nei casi in cui, invece, la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, la violazione diventa sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo previsto per il credito inesistente. In particolare:

  • Nel caso in cui sia utilizzato un credito non spettante sia applicabile la sanzione del 30% del credito;

  • Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti sia applicabile la sanzione dal 100% al 200% del credito.

Le nuove norme sono in vigore dal 1° di luglio per fatti commessi da questa data in poi.


Fonte: Ediltecnico

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page