Catastrofi naturali. Ancora molti punti da chiarire: tra gli eventi coperti mancano i danni da grandinate eccezionali. La copertura sugli edifici ristrutturati riguarda le zone sismiche e attende un Dm attuativo
Polizze assicurative obbligatorie per i rischi catastrofali sugli immobili per rimediare alla mancata copertura volontaria da parte dei proprietari mentre i cambiamenti climatici rendono più frequenti e distruttivi i danni da eventi meteo estremi. Dopo anni di discussioni sul tema il legislatore finalmente si è mosso con la manovra economica di fine 2023, introducendo l’obbligo di assicurare gli immobili utilizzati dalle imprese e quelli che hanno fruito del Superbonus 110% in zone sismiche. Chi si attendeva un obbligo generalizzato potrà rimanere deluso. Anche perché le nuove norme, pur se di portata più limitata, danno luogo a varie incertezze applicative.
Immobili delle imprese
La legge di Bilancio 2024 (la n. 213/2023, articolo 1, commi da 101 a 112) ha introdotto, in capo alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi naturali catastrofali. C’è dunque poco meno di un anno per mettersi in regola, ma per poterlo fare sembra di fatto necessario che i ministeri dell’Economia (Mef) e delle Imprese (Mimit) emanino un decreto attuativo: a dispetto dell’ambiguità letterale della norma (che sembra demandare al Dm meri compiti di eventuale specificazione contenutistica), sono in gioco elementi essenziali ai fini della delimitazione oggettiva della copertura (quali le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali compresi nella copertura). Si possono mettere alcuni punti piuttosto fermi:
L’obbligo non riguarda le imprese agricole, cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici stabilita dalla legge di Bilancio 2022
Oggetto della copertura sono i danni direttamente causati (a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali di proprietà dell’impresa) da sismi, alluvioni, frane, inondazione e esondazioni
Non rientrano dunque nel perimetro di copertura eventi naturali diversi, quali i fenomeni grandinigeni che pure hanno causato, negli ultimi anni, notevolissimi danni. La necessità di una diretta riferibilità causale sembra escludere, del resto, che danni cagionati da grandine, pur se occorsi in concomitanza ad un sisma o a una inondazione, possano esser ricompresi in garanzia.
La più spiccata particolarità della nuova norma sta nella previsione, accanto all’obbligo di assicurarsi in capo alle imprese, di un obbligo a contrarre a carico delle compagnie assicurative che coprono i rischi connessi agli eventi naturali (tutte quelle che, in base all’articolo 2 del Codice delle assicurazioni, sono attive nel ramo 8 Danni). Questo dovere di accettare, a condizioni di premio «proporzionali al rischio», le proposte di polizza loro rivolte dai clienti attesta la funzione sociale di queste nuove coperture e riecheggia l’obbligo a contrarre della Rc auto. Con una serie di complesse problematiche assuntive, anche in vista della probabile necessità di rendere disponibili, a chi le richieda, soluzioni di garanzia limitate ai soli rischi catastrofali previsti dalla norma (senza il forzoso abbinamento con altre diverse coperture su eventi naturali già oggi presente sul mercato). La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre comporta peraltro l’applicazione di severe sanzioni pecuniarie.
A fronte delle possibili difficoltà nell’affrontare un rischio non agevolmente sostenibile, il comma 103 prevede che lo si possa assumere anche in regime di coassicurazione o ricorrendo a un consorzio tra compagnie. D’altra parte, data la natura dei rischi catastrofali (bassa probabilità di realizzazione - pur con le varie eccezioni causate dai cambiamenti climatici - e alta intensità di danno), con il comma 105 - nella sua versione definitiva - il legislatore ha dettato principi di natura tecnica per tutelare la capacità assuntiva del mercato assicurativo e riassicurativo nazionale, salvaguardando la sostenibilità economico-finanziaria del sistema assicurativo. Con un richiamo, peraltro a misure prospettiche di adeguamento di premi e regole risarcitorie nel rispetto delle norme di vigilanza prudenziale europea – sebbene non direttamente richiamate – ma di certo riconducibili al framework normativo Solvency 2.
Nella stessa direzione va interpretato il comma 108, in forza del quale la Sace - sulla base di una garanzia statale che impegna a carico del bilancio dello Stato 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 – svolge il ruolo di riassicuratore di ultima istanza, intervenendo con una copertura fino al 50% degli indennizzi cui le compagnie di assicurazione sono tenute a fronte del verificarsi degli eventi di danno: a fronte di un danno di 100 euro, tenuto conto della (eventuale ma non necessaria) franchigia del 15%, la compagnia o il sistema assicurativo interverrebbe per il 42,5%, trasferendo l’ulteriore 42,5% alla Sace. Si realizza dunque un aumento della capacità assuntiva del sistema mutualistico pubblico-privato, tenuto conto dello stanziamento pubblico. L’inadempimento dell’obbligo di assicurarsi potrà pregiudicare l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi o catastrofali.
Immobili con 110%
Al principio di questa sanzione pare richiamarsi l’altro obbligo di copertura di rischi catastrofali, inserito nell’articolo 2, comma 2 del Dl 212/2023: quello per i contribuenti che fruiranno del Superbonus del 110% riconosciuto fino al 31 dicembre 2025 nei comuni in territori colpiti da eventi sismici (successivi al 1° aprile 2009), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Tali contribuenti avranno un anno di tempo, dalla fine lavori, stipulare una polizza a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Qui la norma non dà indicazioni circa il tipo di evento (non necessariamente un terremoto) oggetto di garanzia: parla solo di «danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale». Ma stabilisce che Mef e Mimit emanino un Dm (non specificando entro quando). Ci si attende che il Dm specifichi innanzitutto il perimetro oggettivo di tale garanzia e le conseguenze del suo inadempimento. Fonte: IlSole24Ore - Paolo De Angelis Maurizio Hazan