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Salva Casa, come funziona il nuovo accertamento di conformità


Persone che lavorano in ufficio alla scrivania

Abolita la doppia conformità, via alla procedura semplificata per ottenere il permesso di costruire o la Scia in sanatoria



L’accertamento di conformità è la procedura che consente di verificare se si può ottenere la sanatoria edilizia per gli interventi realizzati con variazioni essenziali o che presentano parziali difformità. Le regole sull’accertamento di conformità sono diventate più elastiche con la legge di conversione del Decreto Salva Casa.

 

Le regole per l'accertamento di conformità

La legge di conversione del decreto Salva Casa consente di regolarizzare le difformità parziali e le variazioni essenziali, con una procedura più semplice.  Ricordiamo che le difformità parziali sono delle irregolarità più gravi delle tolleranze costruttive ed esecutive, ma meno impattanti delle variazioni essenziali. Invece, le variazioni essenziali sono:

  • Mutamento della destinazione d’uso che implica una variazione degli standard

  • Aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato

  • Modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza

  • Mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito

  • Violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali

La legge di conversione del decreto Salva Casa ha abolito il requisito della doppia conformità per la regolarizzazione delle difformità parziali e delle variazioni essenziali. Per ottenere il permesso di costruire o la Scia in sanatoria, è sufficiente l’accertamento di conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.


Procedura per l’accertamento di conformità

Il responsabile dell’intervento irregolare o il proprietario dell’immobile incaricano un professionista abilitato allo svolgimento dell’accertamento di conformità. Il professionista accerta l’epoca di realizzazione dell’intervento utilizzando le informazioni contenute nei titoli abilitativi. Per i periodi in cui non erano richiesti i titoli abilitativi, il professionista invece utilizza le informazioni catastali di primo impianto o altri documenti probanti, come le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o gli atti pubblici o privati.

Se queste informazioni sono irreperibili e non è possibile provare l’epoca di realizzazione dell’intervento, il professionista attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità, consapevole di poter incorrere in sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci. Se sono presenti tutti i requisiti, il professionista dichiara la conformità dell’intervento alla disciplina edilizia vigente al momento della sua realizzazione.

Contestualmente, il professionista accerta la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Dopo aver completato e asseverato l’accertamento di conformità, il professionista presenta la documentazione allo Sportello unico per l’edilizia.

Il Comune svolge un'istruttoria e, in mancanza di alcuni requisiti, può prescrivere una serie di interventi edilizi, anche strutturali, necessari per il rispetto della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Se gli interventi sono stati realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il Comune chiede il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che deve pronunciarsi entro 180 giorni, previo parere della Soprintendenza da rendere entro 90 giorni. Decorsi questi termini, il Comune procede autonomamente.

Per il rilascio del permesso di costruire o della Scia in sanatoria dopo l’accertamento di conformità, il richiedente deve pagare una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile e  compresa tra 1.032 euro e 10.328 euro.

​​In presenza di tutti i requisiti previsti, il Comune rilascia il permesso di costruire o la Scia in sanatoria. 

Per concedere la sanatoria dopo l’accertamento di conformità, il Comune ha a disposizione un lasso di tempo pari a:

  • 45 giorni per il permesso di costruire in sanatoria

  • 30 giorni per la Scia in sanatoria

  • 180 giorni per la richiesta del permesso di costruire o della Scia in sanatoria relativi a interventi sugli immobili sottoposti a vincolo


Decorsi questi termini, scatta il silenzio assenso e il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile ottengono comunque il permesso di costruire o la Scia in sanatoria.


Fonte: Edilportale

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